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CANONE RAI: Comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate e scadenza il 31 Ottobre.


Oggi continueremo ad occuparci del Canone RAI, la tassa più odiata ed evasa dagli Italiani. Infatti, con il Comunicato Stampa del 26/10 u.s. l’Agenzia dell’Entrate ha ricordato che il termine ultimo per il pagamento del canone RAI è previsto per il 31 Ottobre p.v.. Pertanto chi non lo avesse pagato, perché magari non gli è stato addebitato in bolletta o gli è stato addebitato in modo parziale, dovrà pagarlo o versare la relativa differenza utilizzando il modello F24 ed inserendo i seguenti codici tributo da esporre nella sezione Erario con indicazione dell’anno di riferimento per cui si effettua il versamento (2016):

- TVRI per chi dovesse rinnovare l’abbonamento;
- TVN
A per chi comunica un nuovo abbonamento.


Inoltre per i seguenti casi è previsto pure il pagamento mediante modello F24, sempre rispettando la scadenza su menzionata:

- Chi vive nelle isole; coloro i quali risiedono nelle seguenti isole: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia e Ventotene. Dovranno effettuare il pagamento mediante modello F24 allorquando non abbiano ricevuto l’addebbito nella bolletta relativa alla fornitura elettrica.
- Coloro che risiedono nei seguenti Comuni: Anversa degli Abruzzi, Castel Del Monte, Pacentro, Rocca Pia, e Santo Stefano di Sessanio. Dovranno effettuare il pagamento mediante modello F24 allorquando non abbiano ricevuto l’addebbito nella bolletta relativa alla fornitura elettrica
- Inquilino che non è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica, in conseguenza del fatto che l’utenza elettrica è intestata al proprietario, ma detiene un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo. Anche se quest’ultimo apparecchio è sempre di proprietà del titolare dell’immobile, l’inquilino dovrà comunque pagare il canone, poiché la legge in materia di canone RAI specifica che conta il possesso dell’apparecchio e non la proprietà.
- Figli che vivono separati dal nucleo familiare ma in un immobile appartenente ad uno dei genitori e con utenza elettrica intestata al genitore. Si faccia l’esempio di una famiglia in cui padre e madre vivono in un immobile (via Rossi 1), mentre il loro figlio per motivi di studio vive in un altro immobile (via Verdi 2) che appartiene ad uno o ad entrambi i genitori ed in questo immobile vi è un apparecchio atto a ricevere il seganle televisivo. L’utenza elettrica di tale immobile è intestata ai genitori, i quali però hanno anche intestata l’utenza dell’immobile in cui vivono (via Rossi 1), pertanto ad una prima lettura della norma si potrebbe pensare che il canone RAI vada pagato solo per via Rossi, invece dovrà essere pagato anche per via Verdi in quanto i figli detengono ugualmente un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo.

Infine viene anticipato come nel 2017 dovrebbe essere ridotto l’importo del canone passando da 100 Euro a 90 Euro, che saranno addebitati nelle singole bollette relative alla fornitura elettrica.

Invece, nell’ipotesi in cui non si detenga nessun apparecchio elettrico atto a ricevere il segnale radio-televisivo si dovrà fare apposita comunicazione all’Agenzia dell’Entrate al fine di evitare l’addebito in fattura di suddetto canone. Ci preme ricordarvi, però, che tale comunicazione in caso sia mandace è un reato penale punibile dai 4 mesi agli 8 anni di carcere. Per effettuare tale comunicazione o per chiedere il rimborso in caso il canone sia stato addebbitato erroneamente o non era dovuto, bisognerà utilizzare gli appositi modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia dell’Entrate.

 

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