CANONE RAI: Comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate e scadenza il 31 Ottobre.
Oggi continueremo ad occuparci del Canone RAI, la tassa più odiata ed evasa dagli Italiani. Infatti, con il Comunicato Stampa del 26/10 u.s. l’Agenzia dell’Entrate ha ricordato che il termine ultimo per il pagamento del canone RAI è previsto per il 31 Ottobre p.v.. Pertanto chi non lo avesse pagato, perché magari non gli è stato addebitato in bolletta o gli è stato addebitato in modo parziale, dovrà pagarlo o versare la relativa differenza utilizzando il modello F24 ed inserendo i seguenti codici tributo da esporre nella sezione Erario con indicazione dell’anno di riferimento per cui si effettua il versamento (2016):
- TVRI per chi
dovesse rinnovare l’abbonamento;
- TVNA per chi
comunica un nuovo abbonamento.
Inoltre per i seguenti casi è previsto pure il pagamento mediante
modello F24, sempre rispettando la scadenza su menzionata:
- Chi vive nelle isole; coloro i quali risiedono
nelle seguenti isole: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari,
Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria,
Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia e
Ventotene. Dovranno effettuare il pagamento mediante modello F24
allorquando non abbiano ricevuto l’addebbito nella bolletta
relativa alla fornitura elettrica.
- Coloro che risiedono nei seguenti Comuni:
Anversa degli Abruzzi, Castel Del Monte, Pacentro, Rocca Pia, e
Santo Stefano di Sessanio. Dovranno effettuare il pagamento
mediante modello F24 allorquando non abbiano ricevuto l’addebbito
nella bolletta relativa alla fornitura elettrica
- Inquilino che non è titolare di contratto di fornitura di
energia elettrica, in conseguenza del fatto che l’utenza
elettrica è intestata al proprietario, ma detiene un apparecchio
atto a ricevere il segnale televisivo. Anche se quest’ultimo
apparecchio è sempre di proprietà del titolare dell’immobile,
l’inquilino dovrà comunque pagare il canone, poiché la legge in
materia di canone RAI specifica che conta il possesso
dell’apparecchio e non la proprietà.
- Figli che vivono separati dal nucleo familiare ma in un
immobile appartenente ad uno dei genitori e con utenza elettrica
intestata al genitore. Si faccia l’esempio di una famiglia
in cui padre e madre vivono in un immobile (via Rossi 1), mentre il
loro figlio per motivi di studio vive in un altro immobile (via
Verdi 2) che appartiene ad uno o ad entrambi i genitori ed in
questo immobile vi è un apparecchio atto a ricevere il seganle
televisivo. L’utenza elettrica di tale immobile è intestata ai
genitori, i quali però hanno anche intestata l’utenza dell’immobile
in cui vivono (via Rossi 1), pertanto ad una prima lettura della
norma si potrebbe pensare che il canone RAI vada pagato solo per
via Rossi, invece dovrà essere pagato anche per via Verdi in quanto
i figli detengono ugualmente un apparecchio atto a ricevere il
segnale televisivo.
Infine viene anticipato come nel 2017 dovrebbe essere ridotto
l’importo del canone passando da 100 Euro a 90 Euro, che saranno
addebitati nelle singole bollette relative alla fornitura
elettrica.
Invece, nell’ipotesi in cui non si detenga nessun apparecchio
elettrico atto a ricevere il segnale radio-televisivo si dovrà fare
apposita comunicazione all’Agenzia dell’Entrate al fine di evitare
l’addebito in fattura di suddetto canone. Ci preme ricordarvi,
però, che tale comunicazione in caso sia mandace è un reato penale
punibile dai 4 mesi agli 8 anni di carcere. Per effettuare tale
comunicazione o per chiedere il rimborso in caso il canone sia
stato addebbitato erroneamente o non era dovuto, bisognerà
utilizzare gli appositi modelli messi a disposizione sul sito
dell’Agenzia dell’Entrate.