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CHIUSURA D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE: niente più sanzioni!


Oggi ci occuperemo di una delle tante novità che sono state introdotte dalla nuova legge di bilancio 2017 e che riguardano le partite iva. In particolar modo, oggi attenzioneremo la chiusura d'ufficio delle partite iva inattive.


Prima dell'entrata in vigore della suddetta legge di bilancio 2017, l'art. 35 comma 15-quinquies del D.P.R.633/1972 testualmente citava: 

"L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo." 

Pertanto, se l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei propri elementi a disposizione, rilevi che un soggetto, nelle tre annualità precedenti, non abbia esercitato alcuna attività di impresa, arte o professione provvede d'ufficio a chiudere la partita iva. Inoltre, veniva inviata una comunicazione al contribuente e contestualmente veniva erogata una sanzione che variava da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 2000 Euro. 

Quest'ultima doveva essere pagata mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 8120.
Il contribuente aveva 30 giorni di tempo per potersi opporre a tale provvedimento.
Tuttavia, con l'entrata in vigore della nuova legge di bilancio 2017, tale aspetto sanzionatorio è stato abolito e con esso, dal 1° febbraio 2017, verrà archiviato anche il codice tributo 8120 che cesserà di esistere così come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 7/E del 19 gennaio 2017. Inoltre, viene meno, ovviamente, anche la suddetta iscrizione a ruolo di tale sanzione.
Restano invece salvi i poteri di controllo e accertamento in capo all’Amministrazione finanziaria. Sarà, poi, un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate a definire i criteri e le modalità di applicazione delle nuove disposizioni nonché “forme di comunicazione preventiva al contribuente“ Quest'ultimo avrà sempre 30 giorni di tempo per potersi opporre al provvedimento di cancellazione d'ufficio della partita iva.
In questa sede è importante ricordare che l'aspetto sanzionatorio viene meno soltanto per la comunicazione di cessazione di attività, mentre rimane in vigore per la mancata comunicazione di inizio attività o variazione dei dati riguardanti quest'ultima.



 

 

 

 

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