Modello 730 precompilato.
Iniziamo con qualche
chiarimento.
L’agenzia delle Entrate, con
provvedimento del 23 febbraio 2015, ha indicato destinatari e
modalità tecniche per l’acquisizione della dichiarazione 730/2015
precompilata, che avverrà a partire dal 15
aprile. Due le vie principali che il contribuente
potrà scegliere: l'accesso diretto o la
delega.
Nel primo caso, chi è in possesso
delle credenziali per l'utilizzo dei servizi telematici rilasciate
dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS potrà visionare
autonomamente il proprio 730 dal portale web dell'Agenzia,
accettandone, modificandone o integrandone il contenuto. In
alternativa, il contribuente potrà delegare il proprio sostituto
d'imposta - qualora fornisca assistenza fiscale – piuttosto che un
CAF od un professionista abilitato, ad accedere alla dichiarazione
precompilata.
Nel caso di delega, i soggetti
delegati dovranno richiedere l'accesso telematico diretto
formulando apposita richiesta contenente codice fiscale dei
soggetti interessati insieme ad informazioni sia riguardanti la
delega stessa, sia la dichiarazione relativa all'anno d'imposta
precedente.
Chi si potrà avvalere del
modello 730 precompilato?
In via sperimentale, per il primo
anno, i contribuenti destinatari del 730 precompilato sono
esclusivamente coloro:
che hanno percepito, per l’anno d’imposta 2014,
redditi di lavoro dipendente e assimilati;
chi si trovi privo di sostituto d'imposta in
grado di effettuare il conguaglio, come ad esempio chi ha perso il
lavoro nel 2015, potrà accedere al 730 precompilato e versare le
somme eventualmente dovute con l’F24 (anch'esso precompilato),
oppure indicare il conto corrente su cui ricevere l’eventuale
rimborso.
Ad ogni modo, tutti i
contribuenti abilitati alla ricezione del 730 precompilato, tramite
posta elettronica, potranno sia ricevere eventuali comunicazioni
sul proprio 730, sia consultare la dichiarazione e conoscere i
nominativi di eventuali soggetti da lui delegati.
Per chi non si applica il
modello 730 precompilato?
La dichiarazione 730 precompilata
non viene invece predisposta nei confronti dei contribuenti che non
risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del
modello 730, tra cui, in particolare, i contribuenti:
con partita Iva attiva almeno per un giorno nel
corso dell’anno d’imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che
si avvalgono del regime di esonero di cui all’art. 34, c. 6, del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
per i quali sia noto al Sistema Informativo
dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione dei
dati fiscali 2014. Qualora l’informazione del decesso arrivi
in una seconda fase, sarà comunque inibito l’accesso (sia diretto
che tramite intermediario) alla dichiarazione 730
precompilata;
che dalla dichiarazione relativa all’anno
d’imposta precedente risultino soggetti legalmente
incapaci;
che non abbiano raggiunto la maggiore
età.
Oltre alle categorie sopra
citate, la dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se,
con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha
presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per
le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730
precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione
automatizzata.
Per l’anno d’imposta 2014 saranno
inseriti nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti
oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti
terzi:
quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
contributi previdenziali e
assistenziali.
L’Agenzia delle entrate inserirà
altresì nella dichiarazione 730 precompilata i dati relativi alle
spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal
contribuente per l’anno precedente. Viceversa, il contribuente non
si vedrà inserite le spese pluriennali (es. spese per
ristrutturazione edilizia o per risparmio energetico) sostenute nel
corso dell’anno d’imposta 2014.
Infine, come si può notare, la
grande categoria
esclusa – almeno per questo primo anno di
applicazione – è quella delle spese
mediche.
Pertanto sia nel caso di spese
pluriennali sostenute nel 2014, sia nel caso di spese mediche sarà
il contribuente (o il soggetto delegato) a dover modificare
(integrando) quanto proposto dall’Agenzia delle
Entrate.
È forse più corretto, parlare di
730 precompilato zoppo???
Con successivi interventi
approfondiremo ulteriori aspetti. Continuateci a
seguire.