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Modello 730 precompilato. Iniziamo con qualche chiarimento.

 

L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 febbraio 2015, ha indicato destinatari e modalità tecniche per l’acquisizione della dichiarazione 730/2015 precompilata, che avverrà a partire dal 15 aprile. Due le vie principali che il contribuente potrà scegliere: l'accesso diretto o la delega.

 

Nel primo caso, chi è in possesso delle credenziali per l'utilizzo dei servizi telematici rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS potrà visionare autonomamente il proprio 730 dal portale web dell'Agenzia, accettandone, modificandone o integrandone il contenuto. In alternativa, il contribuente potrà delegare il proprio sostituto d'imposta - qualora fornisca assistenza fiscale – piuttosto che un CAF od un professionista abilitato, ad accedere alla dichiarazione precompilata.

 

Nel caso di delega, i soggetti delegati dovranno richiedere l'accesso telematico diretto formulando apposita richiesta contenente codice fiscale dei soggetti interessati insieme ad informazioni sia riguardanti la delega stessa, sia la dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

 

Chi si potrà avvalere del modello 730 precompilato?

 

In via sperimentale, per il primo anno, i contribuenti destinatari del 730 precompilato sono esclusivamente coloro:

  • che hanno percepito, per l’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • chi si trovi privo di sostituto d'imposta in grado di effettuare il conguaglio, come ad esempio chi ha perso il lavoro nel 2015, potrà accedere al 730 precompilato e versare le somme eventualmente dovute con l’F24 (anch'esso precompilato), oppure indicare il conto corrente su cui ricevere l’eventuale rimborso.

 

Ad ogni modo, tutti i contribuenti abilitati alla ricezione del 730 precompilato, tramite posta elettronica, potranno sia ricevere eventuali comunicazioni sul proprio 730, sia consultare la dichiarazione e conoscere i nominativi di eventuali soggetti da lui delegati.

 

Per chi non si applica il modello 730 precompilato?

La dichiarazione 730 precompilata non viene invece predisposta nei confronti dei contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, tra cui, in particolare, i contribuenti:

  • con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’art. 34, c. 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

  • per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione dei dati fiscali 2014.  Qualora l’informazione del decesso arrivi in una seconda fase, sarà comunque inibito l’accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;

  • che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultino soggetti legalmente incapaci;

  • che non abbiano raggiunto la maggiore età.

 

Oltre alle categorie sopra citate, la dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.

 

Per l’anno d’imposta 2014 saranno inseriti nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

  • contributi previdenziali e assistenziali.

L’Agenzia delle entrate inserirà altresì nella dichiarazione 730 precompilata i dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Viceversa, il contribuente non si vedrà inserite le spese pluriennali (es. spese per ristrutturazione edilizia o per risparmio energetico) sostenute nel corso dell’anno d’imposta 2014.

 

Infine, come si può notare, la grande categoria esclusa – almeno per questo primo anno di applicazione – è quella delle spese mediche.

 

Pertanto sia nel caso di spese pluriennali sostenute nel 2014, sia nel caso di spese mediche sarà il contribuente (o il soggetto delegato) a dover modificare (integrando) quanto proposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

È forse più corretto, parlare di 730 precompilato zoppo???

 

Con successivi interventi approfondiremo ulteriori aspetti. Continuateci a seguire.

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