Regime
forfetario e adesione alla contribuzione agevolata: la richiesta va
presentata entro il 28 febbraio.
La legge di stabilità 2015 ha
introdotto un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito
per imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni. Al reddito
determinato secondo determinati parametri si applicherà un’imposta
sostitutiva per IRPEF e relative addizionali pari al
15%.
La legge di stabilità ha inoltre
previsto, per tali soggetti, un regime contributivo agevolato che
consente il versamento in base al reddito forfetario in luogo
dell’applicazione delle quote fisse calcolate sul livello
minimale.
Chi dovesse optare per il regime
agevolato non ha più l’obbligo di versare la “quota fissa” ma i
versamenti potranno essere effettuati in acconto e saldo in base al
reddito forfetario aggiungendo la contribuzione di maternità pari a
Euro 7,44 euro annui.
Per accedere al regime
previdenziale agevolato è necessario presentare un’apposita
dichiarazione con le seguenti modalità:
1)
Soggetti già esercenti attività d’impresa alla data 01/01/2015: la
comunicazione dovrà essere inviata telematicamente tramite il sito
dell’INPS entro il prossimo 28 febbraio.
In mancanza, l’accesso al
regime contributivo agevolato non sarà consentito
per l’anno di riferimento, ma dovrà essere ripresentata una nuova
domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione
sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno,
sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di
legge.
2)
Titolari di imprese di nuova costituzione: se presumono di essere
in possesso dei requisiti richiesti presentano apposita
dichiarazione di adesione telematica al regime
agevolato con la massima tempestività
rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla gestione previdenziale.
La dichiarazione di adesione
ricevuta dall’INPS entro la data di avvio della prima elaborazione
utile, ordinaria o infra-anno, produrrà immediatamente - in capo al
richiedente - il diritto ad usufruire del regime
agevolato. Il soggetto aderente troverà nel proprio
Cassetto Previdenziale i modelli F24 precompilati con i Codici Inps
e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i
versamenti. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al
regime agevolato pervenga in una data in cui la
posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione
contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per
l’istruttoria alla sede di competenza.
Il regime previdenziale
agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno
successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti
stabiliti per l’accesso.
Nel caso in cui emerga che tali
requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in
capo al dichiarante, il regime previdenziale
agevolato cesserà fin dall’inizio e verrà
ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel
quale era stata inizialmente registrata l’adesione al
regime agevolato.
L’abbandono del regime
agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime
ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti
dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e
precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al
beneficio.