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Regime forfetario e adesione alla contribuzione agevolata: la richiesta va presentata entro il 28 febbraio.

 

La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni. Al reddito determinato secondo determinati parametri si applicherà un’imposta sostitutiva per IRPEF e relative addizionali pari al 15%.


La legge di stabilità ha inoltre previsto, per tali soggetti, un regime contributivo agevolato che consente il versamento in base al reddito forfetario in luogo dell’applicazione delle quote fisse calcolate sul livello minimale.


Chi dovesse optare per il regime agevolato non ha più l’obbligo di versare la “quota fissa” ma i versamenti potranno essere effettuati in acconto e saldo in base al reddito forfetario aggiungendo la contribuzione di maternità pari a Euro 7,44 euro annui.


Per accedere al regime previdenziale agevolato è necessario presentare un’apposita dichiarazione con le seguenti modalità:

1)      Soggetti già esercenti attività d’impresa alla data 01/01/2015: la comunicazione dovrà essere inviata telematicamente tramite il sito dell’INPS entro il prossimo 28 febbraio.

In mancanza, l’accesso al regime contributivo agevolato non sarà consentito per l’anno di riferimento, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

 

2)      Titolari di imprese di nuova costituzione: se presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti presentano apposita dichiarazione di adesione telematica al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

 

La dichiarazione di adesione ricevuta dall’INPS entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, produrrà immediatamente - in capo al richiedente - il diritto ad usufruire del  regime agevolato. Il soggetto aderente troverà nel proprio Cassetto Previdenziale i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

 

Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.


Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà fin dall’inizio e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.


L’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

 

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