La
legge di stabilità 2015 prevede, in via sperimentale, che i
lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di
lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro – per il
periodo di paga dal 1.3.2015 al 30.6.2018 -
potranno percepire mensilmente in busta paga la quota maturanda del
trattamento di fine rapporto.
Tale scelta è
irrevocabile.
Caratteristiche:
riguarda anche la quota
destinata dal dipendente alla previdenza
complementare;
non può essere usufruita dai
lavoratori domestici e da quelli del
settore agricolo;
è
soggetta a tassazione ordinaria;
non è imponibile ai fini
previdenziali;
non concorre alla formazione del limite
di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per
il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.
Ai
datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in
busta paga con le proprie risorse, viene riconosciuta la
possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia
rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso
l’INPS.
Le
modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un
apposito decreto che sarà emanato entro il 31 gennaio.