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Il TFR in busta paga.

 

La legge di stabilità 2015 prevede, in via sperimentale, che i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro – per il periodo di paga dal 1.3.2015 al 30.6.2018 - potranno percepire mensilmente in busta paga la quota maturanda del trattamento di fine rapporto.

 

Tale scelta è irrevocabile.

 

Caratteristiche:

  • riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;

  • non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo;

  • è soggetta a tassazione ordinaria;

  • non è imponibile ai fini previdenziali;

  • non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

 

Ai datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga con le proprie risorse, viene riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.


Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito decreto che sarà emanato entro il 31 gennaio.

 

 

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