Entro il 2 marzo dovrà essere
inviata l’ultima comunicazione annuale dati
IVA per i soggeti titolari di partita IVA obbligati
a farlo. La Legge di stabilità del 2015 ha infatti previsto la
cancellazione dell’obbligo a partire dall’anno 2016 (relativo al
periodo d’imposta 2015).
SOGGETTI
OBBLIGATI:
Tutti i soggetti obbligati alla
presentazione della dichiarazione annuale IVA anche se non hanno
effettuato operazioni imponibili e non effettuano liquidazioni
periodiche dell’IVA.
SOGGETTI
ESONERATI:
i contribuenti che per l’anno cui si riferisce
la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della
dichiarazione annuale IVA;
i soggetti che hanno registrato esclusivamente
operazioni esenti - ex art. 10, DPR n. 633/72;
le persone fisiche con un volume d’affari
inferiore o uguale a 25 mila euro;
gli esercenti attività di
intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività
di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati
dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno
optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
I soggetti che hanno esercitato
l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate
dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni
sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA
per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
i soggetti sottoposti a procedure
concorsuali;
gli organi e le amministrazioni statali, le
regioni, le province e i comuni, i consorzi tra gli enti locali,
gli enti pubblici etc.;
i contribuenti che si avvalgono del regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità (regime dei minimi).
I contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale Iva autonoma entro il 28 febbraio (2 marzo
2015 poichè il 28 cade di sabato).
La comunicazione annuale
dati IVA non ha natura dichiarativa e non determina
l’imposta dovuta. La comunicazione riepiloga solamente i dati
contabili delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a
quello di presentazione per dare modo alla UE di quantificare il
contributo che ogni Stato Membro deve versare al bilancio
comunitario.
In particolare, nella
comunicazione annuale vanno indicati l’ammontare
delle operazioni attive e passive al netto dell’IVA, l’ammontare
delle operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni
esenti e non imponibili, l’imponibile e l’imposta relativa alle
importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento
dell’imposta, le operazioni relative alle importazioni di rottami e
altri materiali di recupero senza pagamento dell’imposta, l’imposta
esigibile e quella detratta che risulta dalle liquidazioni
periodiche.
La comunicazione va presentata
esclusivamente in via telematica entro il 2 di marzo (il 28
cade di sabato) con l’apposito modello approvato con
provvedimento amministrativo.
Trattandosi di comunicazione non
avente natura dichiarativa, la stessa non può essere integrata. In
caso di invio con dati inesatti o incompleti o in caso di omissione
può essere comminata una sanzione amministrativa da € 258 ad €
2.065 prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997 (richiamato
dall’art. 8-bis, comma 6, del D.P.R. 322/1998).