L'applicazione della marca da bollo sulla
fattura.
La
marca da bollo è un tributo alternativo all’iva e va applicata
esclusivamente per le fatture, sia cartacee che elettroniche,
emesse senza l’addebito dell’iva quando queste abbiano un importo
superiore ad Euro 77,47.
Nelle fatture in cui si manifestano
contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti,
la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non
soggetti ad IVA siano superiori a Euro 77.47.
La marca da bollo dovuta sulle
fatture è di € 2.00.
Sono esenti dalla marca da
bollo:
•
Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che
riguardano operazioni soggette ad IVA;
•
Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad
esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a
cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL
331/1993);
•
Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a),
a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma
7 e 8 DPR 633/1972).
Sono soggette alla marca da
bollo:
le fatture di
importo superiore ad € 77.47 riguardanti:
•
Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo
o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da
7 a 7-septies DPR 633/1972);
•
Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR
633/1972);
•
Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR
633/1972): per es. quelle emesse dai
medici;
•
Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni
assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi
agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali
(esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
•
Operazioni effettuate dai soggetti
passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime
forfettario.
La marca da bollo deve essere
affrancata sulla copia originale della fattura consegnata
al cliente.
Sulle altre copie sarà necessario riportare la
dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Quando il costo della marca da bollo è a carico
del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le
operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR
633/1972). Se invece il costo grava sul fornitore, l’importo della
marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
L’omissione della marca da bollo o l’apposizione
del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo
con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione
amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di
importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore
imposta evasa.
La
marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto
del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le
fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale
mediante il versamento con il modello F24.
I contribuenti che assolvono in maniera
virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a
versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile
dell’anno successivo d’imposta.