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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE: Novità introdotte con il D.L. 193/2016.


Lo scorso 24 Ottobre è stato approvato il D.L.193/2016 che porta con se importanti novità dal punto di vista fiscale che riguardano tutti i contribuenti. In particolar modo, oltre alla soppressione di Equitalia, è stato accolto con tale decreto anche l'orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni constatava come vi fosse una disparità di trattamento tra la dichiarazione integrativa a favore e quella a sfavore. Oggi ci occuperemo di affrontare tale tematica, rinviando ad articoli successivi le altre importanti novità introdotte.
Come sopra accennato, negli ultimi anni vi è stato un forte dibattito riguardante l'interpretazione della norma in merito ai termini relativi alla presentazione della dichiarazione cosiddetta "a favore" del contribuente, cioè di quella dichiarazione volta a correggere errori od omissioni a causa dei quali scaturiva un maggior debito, un maggior reddito o un minor credito. Secondo la norma tale dichiarazione poteva essere fatta entro il termine prescritto di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di cui si intende fare modifiche. Mentre la dichiarazione cosiddetta "a sfavore" poteva essere presentata entro i termini per l'accertamento dell'imposta e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Questa evidente disparità di trattamento è stata appianata dal Decreto Legge 193/ 2016. Infatti, l'art 5 di suddetto decreto stabilisce che anche alla dichiarazione integrativa "a favore" si applicano gli stessi termini previsti dagli articoli 43, del D.P.R. n° 600/1973, e 57 del D.P.R. n° 633/1972, rispettivamente per le imposte dirette sui redditi e per l'imposta sul valore aggiunto. Dunque, il contribuente avrà, sia per presentare la dichiarazione integrativa "a sfavore" che "a favore", lo stesso tempo che ha l'amministrazione per poter procedere all'accertamento sull'imposta, cioè entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo.
Tuttavia, il D.L. 193/2016 mantiene ferme le norme relative all'istituto del ravvedimento operoso ed alla modalità di presentazione di tali dichiarazioni integrative (art. 3 D.P.R. n° 322/1998). Invece, offre la possibilità al contribuente di poter compensare gli eventuali crediti, scaturiti o da un minor debito o da un maggior credito, anche per eseguire il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Tale decreto, pertanto, continua a rispecchiare il cambio di rotta che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica del Legislatore in materia fiscale. Rotta indirizzata ad una sempre maggior collaborazione tra l'Agenzia ed il contribuente in pieno spirito di "fiscal compliance".


 

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