DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE: Novità introdotte con il D.L. 193/2016.
Lo scorso 24 Ottobre è stato
approvato il D.L.193/2016 che porta con se importanti novità dal
punto di vista fiscale che riguardano tutti i contribuenti. In
particolar modo, oltre alla soppressione di Equitalia, è stato
accolto con tale decreto anche l'orientamento giurisprudenziale che
negli ultimi anni constatava come vi fosse una disparità di
trattamento tra la dichiarazione integrativa a favore e quella a
sfavore. Oggi ci occuperemo di affrontare tale tematica, rinviando
ad articoli successivi le altre importanti novità introdotte.
Come sopra accennato, negli ultimi anni vi è stato un forte
dibattito riguardante l'interpretazione della norma in merito ai
termini relativi alla presentazione della dichiarazione cosiddetta
"a favore" del contribuente, cioè di quella dichiarazione volta a
correggere errori od omissioni a causa dei quali scaturiva un
maggior debito, un maggior reddito o un minor credito. Secondo la
norma tale dichiarazione poteva essere fatta entro il termine
prescritto di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
di imposta successivo a quello di cui si intende fare modifiche.
Mentre la dichiarazione cosiddetta "a sfavore" poteva essere
presentata entro i termini per l'accertamento dell'imposta e cioè
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Questa evidente
disparità di trattamento è stata appianata dal Decreto Legge 193/
2016. Infatti, l'art 5 di suddetto decreto stabilisce che anche
alla dichiarazione integrativa "a favore" si applicano gli stessi
termini previsti dagli articoli 43, del D.P.R. n° 600/1973, e 57
del D.P.R. n° 633/1972, rispettivamente per le imposte dirette sui
redditi e per l'imposta sul valore aggiunto. Dunque, il
contribuente avrà, sia per presentare la dichiarazione integrativa
"a sfavore" che "a favore", lo stesso tempo che ha
l'amministrazione per poter procedere all'accertamento
sull'imposta, cioè entro il 31 Dicembre del quinto anno
successivo.
Tuttavia, il D.L. 193/2016 mantiene ferme le norme relative
all'istituto del ravvedimento operoso ed alla modalità di
presentazione di tali dichiarazioni integrative (art. 3 D.P.R. n°
322/1998). Invece, offre la possibilità al contribuente di poter
compensare gli eventuali crediti, scaturiti o da un minor debito o
da un maggior credito, anche per eseguire il pagamento di debiti
maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Tale decreto, pertanto, continua a rispecchiare il cambio di rotta
che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica del Legislatore
in materia fiscale. Rotta indirizzata ad una sempre maggior
collaborazione tra l'Agenzia ed il contribuente in pieno spirito di
"fiscal compliance".