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Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali: entro il prossimo 16 di marzo versamento per le Società di capitali (SPA, SRL e SAPA).

 

Sono anche obbligate:

le società in liquidazione ordinaria;

le società sottoposte a procedure concorsuali,  sempreché rimanga l’obbligo della tenuta dei libri sociali da vidimare;


Soggetti esonerati:

  • società cooperative e di mutua assicurazione.

  • consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);

  • società di capitali dichiarate fallite: in questi casi il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che dovranno essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;

  • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva con atto costitutivo conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Caratteristiche ed importo della tassa:

 

La tassa annuale:

  • sostituisce il costo della tassa di C.G. per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.);

  • è deducibile ai fini IRES e IRAP;

  • è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno.

L’importo da versare varia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società come risulta all’ 1.1. dell’anno per il quale si effettua il versamento.


Per un Capitale Sociale all’1.1.2015 inferiore o pari ad Euro 516.456.90 la tassa annuale sarà pari ad Euro 309.87.

Per un Capitale Sociale all’1.1.2015 superiore ad Euro 516.456.90 la tassa annuale sarà pari ad Euro 516.46.


Le eventuali  variazioni in corso al 2015 non sono rilevanti per la determinazione della tassa da versare il 16 di marzo.


Come si versa:

Il versamento va effettuato tramite mod.F24 utilizzando il codice tributo 7085 e l’anno di riferimento 2015: è pertanto possibile la compensazione con altri tributi e contributi ricordando che nei casi di versamento a “saldo zero” sarà indispensabile la presentazione dello stesso modello di pagamento unicamente con Entratel o Fisconline (non essendo ammessa la presentazione cartacea presso gli istituti di credito ed il remote banking).

In sede di vidimazione dei libri presso il notaio / Registro delle imprese verrà esibita la prova dell’avvenuto versamento della tassa.

Per le società che si costituiscono dopo il 1.1.2015 il versamento verrà effettuato unicamente con bollettino c/c/p N.6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

FAQ:

Per le società che si costituiscono a fine del 2014 con chiusura del primo esercizio contabile alla data del 31.12.2015, occorre effettuare un unico versamento?

Si ritiene che la tassa per la vidimazione dei libri sociali sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Di conseguenza in fase di costituzione la società deve versare con bollettino postale la tassa dovuta per il 2014 mentre entro il 16 di marzo 2015 dovrà versare quella relativa al 2015.

In caso di tardivo pagamento è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso?

Si, alle condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997: che la violazione non sia stata constatata, che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e purché non siano iniziate altre attività di accertamento di cui si sia avuta formale conoscenza.

Si tengano a tal proposito in considerazione le novità previste dalla legge di stabilità per il 2015 in tema di ravvedimento operoso. Pertanto, da quest’anno, sarà anche possibile versare:


  • entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione ridotta ad 1/9;

  • entro due anni dalla scadenza con sanzione ridotta ad 1/7;

  • oltre due anni dalla scadenza con sanzione ridotta ad 1/6.

Per maggiori approfondimenti sul ravvedimento operoso si rimanda allo specifico articolo pubblicato all’interno del sito.

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