Tassa annuale per la vidimazione dei
libri sociali: entro il prossimo 16 di marzo versamento per le
Società di capitali (SPA, SRL e
SAPA).
Sono anche
obbligate:
le
società in liquidazione ordinaria;
le
società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché rimanga
l’obbligo della tenuta dei libri sociali da vidimare;
Soggetti
esonerati:
società cooperative e di mutua
assicurazione.
consorzi che non assumono la
forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
società di capitali dichiarate
fallite: in questi casi il curatore è obbligato alla tenuta delle
scritture previste dalla Legge Fallimentare, che dovranno essere
vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
società sportive
dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza
scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad
una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione
sportiva con atto costitutivo conforme a quanto prescritto dalla
Legge n. 289/2002.
Caratteristiche ed importo della
tassa:
La
tassa annuale:
sostituisce il costo della tassa
di C.G. per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci,
libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.);
è deducibile ai fini IRES e
IRAP;
è dovuta in misura forfetaria,
indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati
nell’anno.
L’importo da versare varia in base all’ammontare
del capitale sociale o del fondo di dotazione della società come
risulta all’ 1.1. dell’anno per il quale si effettua il
versamento.
Per un Capitale Sociale all’1.1.2015
inferiore o pari ad Euro 516.456.90 la tassa annuale sarà pari ad
Euro 309.87.
Per un Capitale Sociale all’1.1.2015
superiore ad Euro 516.456.90 la tassa annuale sarà pari ad Euro
516.46.
Le
eventuali variazioni in corso al 2015 non sono rilevanti per
la determinazione della tassa da versare il 16 di
marzo.
Come si
versa:
Il
versamento va effettuato tramite mod.F24 utilizzando il codice
tributo 7085 e l’anno di riferimento 2015: è
pertanto possibile la compensazione con altri tributi e contributi
ricordando che nei casi di versamento a “saldo zero” sarà
indispensabile la presentazione dello stesso modello di pagamento
unicamente con Entratel o Fisconline (non essendo ammessa la
presentazione cartacea presso gli istituti di credito ed il
remote banking).
In
sede di vidimazione dei libri presso il notaio / Registro delle
imprese verrà esibita la prova dell’avvenuto versamento della
tassa.
Per
le società che si costituiscono dopo il 1.1.2015 il versamento
verrà effettuato unicamente con bollettino c/c/p
N.6007 intestato all’Ufficio delle Entrate –
Centro operativo di Pescara.
FAQ:
Per le società che si costituiscono a
fine del 2014 con chiusura del primo esercizio contabile alla data
del 31.12.2015, occorre effettuare un unico
versamento?
Si
ritiene che la tassa per la vidimazione dei libri sociali sia
dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Di conseguenza in fase
di costituzione la società deve versare con bollettino postale la
tassa dovuta per il 2014 mentre entro il 16 di marzo 2015 dovrà
versare quella relativa al 2015.
In caso di tardivo pagamento è possibile
ricorrere all’istituto del ravvedimento
operoso?
Si,
alle condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997: che la
violazione non sia stata constatata, che non siano iniziati
accessi, ispezioni o verifiche e purché non siano iniziate altre
attività di accertamento di cui si sia avuta formale
conoscenza.
Si
tengano a tal proposito in considerazione le novità previste dalla
legge di stabilità per il 2015 in tema di ravvedimento operoso.
Pertanto, da quest’anno, sarà anche possibile
versare:
entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione
ridotta ad 1/9;
entro due anni dalla scadenza
con sanzione ridotta ad 1/7;
oltre due anni dalla scadenza con sanzione
ridotta ad 1/6.
Per
maggiori approfondimenti sul ravvedimento operoso si rimanda allo
specifico articolo pubblicato all’interno del sito.